L’art. 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” (RLS).
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS art. 47 D.Lgs. 81/2008), sia Territoriale (RLST, art. 48)
NOMINA/ELEZIONE
A seconda del numero di dipendenti presenti in azienda il D.Lgs 81/2008 prevede diverse modalità di nomina/elezione del RLS.
Fino a 15 lavoratori:
Per Aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, in altro modo è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo di cui agli artt. 48 e 49 del Decreto in questione e di seguito specificato.
Più di 15 lavoratori:
Nelle Aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori e, secondo quanto stabilito dall’art. 47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008, il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali in azienda (RSU o RSA) ed in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
QUANTI RLS?
Il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, così come precisato dall’art. 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei RLS così come stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs.81/2008 o nel caso di mancata designazione o elezione indicare l’assenza del RLS in azienda (ed in tal caso si applica l’art. 48).
QUALE FORMAZIONE? (art. 37 D.Lgs.81/2008)
Il RLS ha diritto ad una Formazione particolare in materia di salute e sicurezza così come precisato dall’art. 37, comma 10 del D.Lgs. 81/2008.
Tale formazione deve permettere al RLS di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/2008).
La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 6 del D.Lgs. 81/2008).
RLST (art. 48 del D.Lgs. 81/2008)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) esercita le funzioni di RLS nelle Aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza dove non è stato eletto/designato il RLS.
Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. In mancanza di tali accordi le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le anzidette associazioni (art. 48, comma 2, D.Lgs. 81/2008).
Le Aziende o unità produttive in cui non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo (art. 52, D.Lgs. 81/2008) di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l’INAIL al quale Istituto, tali Aziende o unità produttive, versano un contributo pari a 2 ore lavoro/anno per ogni lavoratore occupato così come menzionato dall’art. 48, comma 3 e precisato dall’art. 52, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 81/2008.
L’organismo paritetico o, in mancanza, il suddetto Fondo, comunica alle Aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST (art. 48, comma 6, D.Lgs. 81/2008).
L’esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative (art. 48, comma 8, D.Lgs. 81/2008).
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: nomina, diritti e doveri
Sicurezza nei luoghi di lavoro e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: nomina, diritti e doveri. Tutto quello che occorre sapere sull’RLS
Il decreto legislativo 81/2008, testo unico sulla sicurezza, rappresenta la principale fonte legislativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In esso sono definiti obblighi e doveri dei datori di lavoro per prevenire infortuni e malattie sul lavoro, garantendo l’osservanza dei diritti dei lavoratori, sia sotto il profilo informativo sia per ciò che concerne la loro formazione in tema di sicurezza sul lavoro.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nomina
Il testo unico per la sicurezza (D.Lgs.81/2008) stabilisce che in ogni luogo di lavoro sia eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, numero
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza varia a seconda delle dimensioni delle aziende o delle unità produttive delle stesse. Il testo unico definisce la soglia minima di RLS per ciascuna unità produttiva ma è demandata alla volontà delle parti datoriali e sindacali la facoltà di aumentare la quantità minima definita per legge che è la seguente:
•1 RLS nelle entità produttive fino a 200 lavoratori
•3 RLS nelle entità produttive da 201 a 1.000 lavoratori
•6 RLS nelle entità produttive oltre i 1.000 lavoratori
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, diritti
I principali diritti dell’RLS sono disciplinati dall’articolo 50 del D. Lgs. 81/2008 e sono:
•ricevere in orario di lavoro una formazione specifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro
•accedere a tutti gli ambienti di lavoro segnalando preventivamente al datore di lavoro (normalmente con 48 ore di anticipo) quali luoghi di lavoro intende visitare
•essere consultato dal datore di lavoro prima che lo stesso effettui valutazioni di rischi
•essere consultato in relazione alle misure che l’azienda intende adottare per rimuovere eventuali rischi emersi durante la valutazione
•essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente
•ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, doveri
I principali doveri dell’RLS sono disciplinati sempre dall’articolo 50 e sono quelli di:
•promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
•formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti
•partecipare alla riunione periodica
•fare proposte in merito alla attività di prevenzione
•avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
•fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ulteriori diritti
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
Non può subire pregiudizio a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).
E’ infine tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.